Convenzione

Art. XI

In vigore dal 9 set 1956
Articolo XI 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Essa avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cesserà di aver efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi. Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955. Per il Presidente della Repubblica italiana GAETANO MARTINO Per il Presidente degli Stati Uniti d'America FOSTER DULLES Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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