Convenzione

Art. XVI

In vigore dal 9 set 1956
Articolo XVI Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorità fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli è cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli è residente, o, se il contribuente è una società o altro ente, allo Stato in cui è costituito o organizzato. Se il ricorso è ritenuto fondato, la competente autorità di tale Stato prenderà accordi con la competente autorità dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xvi

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