Convenzione
Art. XVI
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XVI
Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorità
fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli è cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli è residente, o, se il contribuente è una società o altro ente, allo Stato in cui è costituito o organizzato. Se il ricorso è ritenuto fondato, la competente autorità di tale Stato prenderà accordi con la competente autorità dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xvi