Convenzione
Art. XIII
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XIII
Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato contraente a scopo di insegnamento, per un periodo non superiore a due anni, in una università, una scuola o altro istituto di istruzione nell'altro Stato contraente, è esente da imposte in tale altro Stato contraente per il compenso di detto insegnamento durante il periodo sopra indicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xiii