Convenzione
Art. XVII
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XVII
Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, o ai ricorsi concernenti le imposte stesse.
Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla
rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xvii