Convenzione

Art. XV

In vigore dal 9 set 1956
Articolo XV 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) gli Stati Uniti, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti o società o altri enti, possono, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito imponibile secondo le leggi fiscali degli Stati Uniti, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. Gli Stati Uniti devono, tuttavia, in conformità delle norme delle sezioni 901, 902, 903, 904 e 905 del Codice fiscale del 1954, dedurre dalle proprie imposte l'ammontare delle imposte italiane sul reddito; b) l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti, società o altri enti, può, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. L'Italia deve, tuttavia, dedurre dalle imposte così determinate l'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate negli Stati Uniti (non esenti dall'imposta negli Stati Uniti in virtù della presente Convenzione) non costituito da dividendi, ma per un ammontare non eccedente la quota delle imposte italiane attribuibile a tale reddito (diverso dai dividendi) nella; proporzione in cui il detto reddito ha concorso a formare il reddito complessivo (diverso dai dividendi) del contribuente. Per i dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti e ivi tassati, l'Italia concede una detrazione dell'8 per cento dell'ammontare di tali dividendi. 2. Le norme di questo articolo non possono essere interpretate in maniera da far venir meno le esenzioni dalle imposte italiane o degli Stati Uniti, a seconda dei casi, concesse dagli articoli XII e XIII di questa Convenzione.
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