Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XIX
1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
2. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in maniera da restringere comunque qualsiasi esenzione, detrazione dall'imponibile o dalla imposta, o altri abbuoni ora o in avvenire accordati dalle leggi di o degli Stati contraenti nella determinazione delle proprie imposte.
3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o
l'applicazione della presente Convenzione, o la sua connessione con le Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xix