Art. 2

In vigore dal 9 set 1956
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - CASSIANI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-rd-2

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