Art. 1
In vigore dal 9 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzata a ratificare:
a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;
b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.
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