Convenzione
Art. XIV
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XIV
1. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation)
italiana ad un percipiente che non sia nè cittadino, nè residente negli Stati Uniti, nè una società od altro ente degli Stati Uniti, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte degli Stati Uniti.
2. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation)
degli Stati Uniti ad un percipiente che non sia nè un cittadino, nè un residente italiano, nè una società od altro ente italiano, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte dell'Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xiv