Convenzione

Art. IX

In vigore dal 9 set 1956
Articolo IX 1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interprelate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro. 2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti. 3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-ix

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