Convenzione
Art. V
In vigore dal 9 set 1956
Articolo V
1. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un de
cujus che, al tempo della morte, era in esso domiciliato o era un suo cittadino concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.
2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta di ciascuno degli Stati contraenti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.
3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle
disposizioni di questo articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.
Storico versioni
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