Convenzione

Art. IV

In vigore dal 9 set 1956
Articolo IV Lo Stato contraente, che applica, l'imposta nel caso di un de cujus il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato: a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il de cujus fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta stà al valore dei beni che sarebbero stati assoggettati alla sua imposta se il de cujus fosse stato in esso domiciliato; e b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-iv

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