Convenzione

Art. I

In vigore dal 9 set 1956
Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per provenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni. Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana; ed IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli: Articolo I 1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte: a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America: l'imposta federale sulle successioni (Federal estate fax), e b) Per quanto riguarda l'Italia: l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto. 2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-i

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