Convenzione

Art. X

In vigore dal 9 set 1956
Articolo X Le competenti Autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-x

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