Art. 17
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: "per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'", ed è sostituita la indicazione ", n. 2", con ", ultimo comma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;707#art-17