Art. 20

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo