Art. 15
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
I primi tre commi dell' sono sostituiti dai seguenti:
"Le "Casse" devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere eventualmente su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.
La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.
Le "Casse" debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all', lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente".
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