Art. 13

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
L' è così modificato: Sostituire la lettera b) con la seguente: "b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all', lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni". Aggiungere, in fine, i seguenti commi: "f) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti; g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418".
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707 (Art. 13 Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.) — Testo vigente | Portale Normativo