Art. 13
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
L' è così modificato:
Sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all', lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni".
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"f) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;
g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418".
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