Art. 11
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
L' è sostituito dal seguente:
"Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell' del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, ai. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.
Le Casse predette possono essere prescelte per il Compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991".
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