Art. 7
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
L' è sostituito dal seguente:
"Le "Casse", oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonchè due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.
Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla società e tenuto a disposizione dei soci.
Le "Casse" debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti".
Storico versioni
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