Art. 5
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
Dopo il primo comma dell' è aggiunto il seguente secondo comma:
"Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;707#art-5