Art. 5

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
Dopo il primo comma dell' è aggiunto il seguente secondo comma: "Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".
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