Art. 3

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 19 feb 1981
Il primo ed il secondo comma dell' sono sostituiti dai seguenti: "I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 20.000. Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo . Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto. Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della società".
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707 (Art. 3 Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane) — Testo vigente | Portale Normativo