Art. 4

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
L' è sostituito dal seguente: "Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di società a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di società a garanzia limitata".
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