Art. 8

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
Il primo ed il secondo comma dell' sono sostituiti dai seguenti: "Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designerà il presidente. I sindaci già nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".
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