Art. 10

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 27 set 1955
Il terzo comma dell' è sostituito dal seguente: "Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa". Allo stesso è aggiunto in fine il seguente comma: "Nelle "Casse" costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve".
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707 (Art. 10 Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.) — Testo vigente | Portale Normativo