Art. 10
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 27 set 1955
Il terzo comma dell' è sostituito dal seguente:
"Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa".
Allo stesso è aggiunto in fine il seguente comma:
"Nelle "Casse" costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere,
salvo deroga
autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve".
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