Art. 14
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
L' è sostituito dal seguente:
"I rapporti e le operazioni di cui all', lettere d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con l'istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1a categoria e, con l'autorizzazione degli organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.
Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.
I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi Enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo".
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