Art. 18

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
All'art. 30 è aggiunto il seguente comma: "Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo