Art. 18
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
All'art. 30 è aggiunto il seguente comma:
"Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza".
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