Art. 22

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA - ANDREOTTI - MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707 (Art. 22 Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.) — Testo vigente | Portale Normativo