Art. 19

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 11 gen 1958
L'art. 49 è sostituito dal seguente: "Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima. La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio".
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