Art. 16

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi: "L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. È autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
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