Art. 12

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
L' è così modificato: Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento". Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti: "c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani; e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione". Aggiungere, in fine, i seguenti commi: "f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benestare degli organi di vigilanza; g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società".
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