Art. 12
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
L' è così modificato:
Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento".
Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:
"c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione".
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benestare degli organi di vigilanza;
g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;707#art-12