Art. 6

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

In vigore dal 3 set 1955
Il terzo comma dell' è sostituito dal seguente: "Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".
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