Art. 2
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
Il primo comma dell' è sostituito dai seguenti:
"Possono assumere la qualità di soci delle "Casse" le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuità come imprese agricole, nonchè le Cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le Cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio.
Ognuno di detti Enti cooperativi potrà essere socio di una sola "Cassa".
I soci delle aziende che assumono la denominazione di "Cassa rurale" o di "Cassa artigiana" devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani".
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