Art. 1
LEGGE 4 agosto 1955, n. 707
In vigore dal 3 set 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo ed il secondo comma dell' sono sostituiti dai seguenti:
"Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.
Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
Le "Casse" già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma".
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