Art. 18
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso è elevato a lire 1.500.000.
Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.
L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.
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