Art. 8
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente .
Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell' della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la eventuale indennità già corrisposta al sanitario ai sensi del precedente venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente alla indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.
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