Art. 30
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dall'applicazione dei precedenti , non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.
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