Art. 25

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo , l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all' della legge 6 luglio 1939, n. 1035. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.
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