Art. 20

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo è stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.
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