Art. 22
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.
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