Art. 19
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;
contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.
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