Art. 23
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'art. 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente volontario presso ospedali di Comuni, di Province, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.
Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'art. 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente è anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.
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