Art. 21

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza. Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo