Art. 21
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.
Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.
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