Art. 21 · LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Art. 21

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza. Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.
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