Art. 17
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall', commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità, assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.
Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.
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