Art. 17

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall', commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità, assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo. Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409 (Art. 17 Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.) — Testo vigente | Portale Normativo