Art. 15
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.
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