Art. 15 · LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Art. 15

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.
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