Art. 10
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente , su quello che sarebbe spettato o è stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente , prendendo a base però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto .
Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente , su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente . La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio non sarà, in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.
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