Art. 9

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 21 mar 1958
Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti: a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2; b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sarà in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue. Quando si tratti di lesione od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.
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