Art. 7

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' e dalla lettera c) dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035. Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente .
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